Fondo Nuove Competenze

Lavoro e politiche attive nel Recovery Plan: dagli sgravi contributivi al Fondo nuove competenze

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fondo nuove competenze
È un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19.
Permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario alla formazione.
Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi dello Stato e del Fse - Pon Spao, gestito da Anpal.

Istituito dal decreto Rilancio con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO 2014-2020, il Fondo nuove competenze è stato rifinanziato dal dl Agosto, con ulteriori 200 milioni di euro per l’anno 2020 e altri 300 milioni di euro per l’anno 2021. Per la formazione dei lavoratori c’è quindi un tesoretto di 730 milioni, che potrà essere incrementato con risorse messe a disposizione dalle Regioni, dai Programmi operativi nazionali e regionali (PON e POR) del Fondo sociale europeo (FSE) e dai Fondi paritetici interprofessionali, e che nelle intenzioni del precedente Governo avrebbe attinto anche ai fondi europei del Recovery Plan.

L’obiettivo dello strumento è permettere alle imprese di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’azienda, in base alle quali una parte dell’orario di lavoro viene usata per percorsi formativi.

Il Fondo nuove competenze copre gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali e, grazie alle modifiche introdotte dal decreto Agosto, può essere utilizzato anche per favorire la realizzazione di percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

La  gestione è affidata all’ANPAL, che con il bando pubblicato il 4 novembre ha aperto i termini per la presentazione delle istanze.

Chi può richiedere i contributi a fondo perduto

I contributi del Fondo sono destinati ai datori di lavoro privati con CCNL sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni di categoria e sindacati e riguardano i lavoratori dipendenti o in somministrazione per i quali è ridotto l’orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall’accordo collettivo.

La domanda di finanziamento può riguardare la singola azienda o essere cumulativa e deve essere accompagnata dal progetto per lo sviluppo delle competenze e dall’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritto con i sindacati. 

L’accordo deve specificare il numero di lavoratori coinvolti nei percorsi formativi e le ore dell’orario di lavoro convertite in formazione, entro il limite massimo di 250 ore per ciascun dipendente. 

Nella prima versione della misura gli accordi dovevano individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, collegate all’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di prodotto, di processo o servizi, o fare riferimento allo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità o ricollocazione in altre realtà lavorative. Con il nuovo decreto interministeriale a questo si aggiunge l’obbligo di allegare una valutazione personalizzata delle competenze del lavoratore, dei suoi bisogni formativi e l’attestazione degli obiettivi conseguiti.

Le domande sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione dall’ANPAL, che stabilisce anche l’importo del finanziamento da riconoscere al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali, ed eroga il contributo in due tranche: anticipazione del 70% e saldo.

Entro 90 giorni dall’approvazione dell’istanza da parte dell’ANPAL i datori di lavoro devono concludere i percorsi formativi. Il limite temporale si allunga a 120 giorni se sono coinvolti anche Fondi interprofessionali.

I Fondi paritetici interprofessionali, infatti, possono partecipare allo strumento sia attraverso il finanziamento di azioni formative sul Conto formazione che mediante la pubblicazione di appositi avvisi per la concessione di finanziamenti su Conto sistema, che facciano riferimento alle finalità del Fondo nuove competenze.

Le attività formative possono essere erogate da tutti gli enti accreditati sia a livello nazionale che regionale, da università e centri di ricerca, istituti tecnici e di istruzione secondaria di secondo grado, centri per l’istruzione degli adulti e altri organismi che svolgono attività di formazione.

La formazione  può essere erogata anche direttamente dal beneficiario del finanziamento, a condizione di dimostrare il possesso dei requisiti necessari.

Le FAQ sul Fondo nuovo competenze, i chiarimenti dell’ANPAL

Per facilitare l’accesso allo strumento l’ANPAL mette a disposizione una serie di risposte alle domande più frequenti.

Con le FAQ pubblicate il 29 dicembre, ad esempio, l’Agenzia ha spiegato che la formazione obbligatoria non può essere oggetto di finanziamento, perchè il Fondo “rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attività di formazione”. Inoltre, sono stati forniti chiarimenti sul livello di personalizzazione del piano formativo e sui livelli EQF di qualificazione conseguibili, ma anche sulla documentazione necessaria per la domanda di saldo e sui requisiti richiesti alle imprese che vogliano erogare direttamente la formazione.

La precedente tornata di chiarimenti è arrivata con le FAQ pubblicate dall’ANPAL il 23 novembre ANPAL, che contengono delucidazioni sulla platea dei beneficiari, che comprende non solo le imprese, ma tutti i datori di lavoro privati con dipendenti che applicano il Contratto collettivo nazionale del lavoro. L’agevolazione è quindi accessibile anche per i liberi professionisti che abbiano lavoratori dipendenti mediante “accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti”.

Quanto ai destinatari della formazione, invece, le FAQ spiegano che “i lavoratori in cassa integrazione o percettori di TIS in deroga non possono essere interessati contemporaneamente dalla cassa o dal TIS e dal Fondo nuovo competenze, ma devono aver terminato il periodo di cassa integrazione anche il giorno prima e poi accedere al FNC”. Discorso analogo per i lavoratori interessati dal contratto di solidarietà: “per lo stesso lavoratore il ricorso al FNC e, contemporaneamente, altre misure di sostegno al reddito non è possibile”, spiegano le FAQ.

Diverse le precisazioni relative alle modalità di trasmissione delle domande, tra cui la conferma della possibilità di presentare un’istanza cumulativa per le imprese aggregate in un contratto di rete.

Sul fronte delle tempistiche, ANPAL scioglie diversi dubbi avanzati dai soggetti interessati:

le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere di norma entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda, o entro 120 giorni nei casi in cui l’istanza sia presentata dai Fondi Paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori;

i termini non hanno però natura perentoria e potranno essere estesi su richiesta del datore di lavoro, motivata da comprovate ragioni;

posto che gli accordi sindacali devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020, le attività formative potranno iniziare anche nel 2021.